Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Il Regolamento della Camera

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXXV - Dei Rapporti con la Corte dei Conti
  • Art. 150
    1. I decreti registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.
    2. La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
    3. La Commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a norma dell'articolo 117.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA